
Credito di Imposta R&S
È un incentivo fiscale riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo, in particolare
Attività di ricerca
Sviluppo Sperimentale
Studi di fattibilità
Scaglioni temporalie aliquote
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Per le regioni del Mezzogiorno l’aliquota del credito di imposta per R&S sale al
- 25% per grandi imprese
- 35% per medie imprese
- 45% per piccole imprese
valido fino al 31/12/2022
per info incentivi@kforbusiness.it
Beneficiari
Tutte le imprese residenti in Italia, senza alcun limite in relazione alla forma giuridica, al settore produttivo (anche agricoltura), dimensioni, regime contabile, area geografica
Università, organismi di ricerca, enti non commerciali, limitatamente alla ricerca commissionata da soggetti esteri
Non si applica aSoggetti con redditi da lavoro autonomo
Enti non commerciali per attività istituzionali
Imprese che fanno ricerca conto terzi commissionata da soggetti residenti in Italia
Caratteristiche dell’agevolazione
- L’agevolazione ha carattere automatico: per ottenerla non occorre un’autorizzazione, ma è sufficiente indicarla nella dichiarazione dei redditi.
- Non si configura come aiuto di stato
- Non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP)
- È cumulabile con altre misure agevolative (in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti)
- È necessaria la certificazione contabile
Cumulabilità
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che la base di calcolo del credito d’imposta sia assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili e che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Modalità di fruizione
Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.