RIFINANZIATI I PROGRAMMI DI SVILUPPO

Con la Direttiva Ministeriale del 15 aprile 2020 (in corso di pubblicazione) sono stati stanziati 600 milioni di euro per il finanziamento di istanze relative a programmi di sviluppo ubicati sull’intero territorio nazionale secondo la seguente articolazione:

  1. euro 300.000.000 per le istanze già presentate ad Invitalia;
  2. euro 100.000.000 per le nuove istanze presentate successivamente alla data della direttiva, concernenti programmi di sviluppo per la tutela ambientale ovvero programmi di sviluppo di rilevante impatto ambientale attinenti alla trasformazione tecnologica dei prodotti o dei processi produttivi finalizzata all’aumento della sostenibilità ambientale, anche in un’ottica di economia circolare;
  3. euro 200.000.000 per le nuove istanze presentate successivamente alla data della direttiva, concernenti programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina, con particolare riferimento a quelli connessi al rafforzamento del sistema nazionale di produzione di apparecchiature e dispositivi medicali, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie.

La direttiva, tenendo conto della contingente situazione emergenziale connessa al diffondersi della pandemia COVID-19, autorizza INVITALIA a valutare prioritariamente i programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina.

Cosa sono i programmi di sviluppo

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

  • programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
  • programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
  • programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell’ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.

L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.



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